{"id":3649,"date":"2019-09-30T12:57:56","date_gmt":"2019-09-30T12:57:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.logoutmedia.it\/?p=3649"},"modified":"2019-09-30T12:57:56","modified_gmt":"2019-09-30T12:57:56","slug":"bonus-pubblicita-le-domande-dal-1-al-31-ottobre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/bonus-pubblicita-le-domande-dal-1-al-31-ottobre\/","title":{"rendered":"Bonus pubblicit\u00e0: le domande dal 1\u00b0 al 31 ottobre"},"content":{"rendered":"<p><em>La misura, a partire dal 2019, diventa permanente per tutti i beneficiari<\/em><\/p>\n<p>In seguito all\u2019approvazione del D.L. n. 59\/2019 (cosiddetto decreto sport e cultura), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali potranno beneficiare in via permanente del bonus pubblicit\u00e0 nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.<\/p>\n<h2>Caratteristiche e beneficiari del bonus pubblicit\u00e0<\/h2>\n<p>Il bonus pubblicit\u00e0, introdotto dall\u2019articolo 57 bis del D.L. n. 50\/2017, cos\u00ec come convertito dalla L n. 96\/2017, consiste in un credito d\u2019imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche a diffusione locale.<\/p>\n<p>Gli investimenti pubblicitari possono essere considerati incrementali se il loro valore supera almeno dell&#8217;1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell&#8217;anno precedente. Il suddetto credito d\u2019imposta \u00e8 fissato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed \u00e8 utilizzabile solo in compensazione.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 attuative del bonus pubblicit\u00e0 sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l\u2019Informazione e l\u2019Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 \u00e8 stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative formalit\u00e0 di presentazione.<\/p>\n<h2>\nLe novit\u00e0 introdotte dal D.L. n. 59\/2019<\/h2>\n<p>Il D.L. n. 59\/2019 (cosiddetto decreto sport e cultura), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, all\u2019articolo 3 bis, ha introdotto una notevole novit\u00e0 rispetto agli anni precedenti visto che non si \u00e8 limitato a prevedere il bonus anche per il 2019, ma ha reso permanente il bonus pubblicit\u00e0 anche per i prossimi anni.<\/p>\n<p>In questo modo le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che vogliono promuovere il proprio brand, potranno contare in modo strutturale sugli incentivi.<br \/>\nIl decreto crescita ha eliminato, inoltre, la possibilit\u00e0, inizialmente prevista dall\u2019articolo 57 bis del D.L. n. 50\/2017, per le microimprese, le piccole e medie imprese e le start up innovative di ottenere una maggiorazione fino al 90% della somma spesa; tuttavia, tale beneficio non \u00e8 mai stato utilizzato poich\u00e9 per poter essere applicato era richiesta un\u2019autorizzazione in sede europea che non \u00e8 mai arrivata.<\/p>\n<h2>I termini entro cui presentare la domanda<\/h2>\n<p>Per il 2019 le domande, per ottenere il bonus, devono essere inoltrate dal 1\u00b0 al 31 ottobre.<\/p>\n<p>Per ottenere chiarimenti in merito alle modalit\u00e0 operative di presentazione della domanda, l\u2019Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei potenziali beneficiari un elenco dei\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/informazioneeditoria.gov.it\/it\/attivita\/altre-misure-di-sostegno-alleditoria\/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">principali quesiti relativi\u00a0<\/a><\/strong>al credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali.<\/p>\n<h2>Esclusioni<\/h2>\n<p>I beneficiari, prima di inviare la domanda dovranno verificare di non aver superato il limite di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell\u2019esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.<\/p>\n<div><\/div>\n<h2>Limiti di spesa<\/h2>\n<p>Il bonus pubblicit\u00e0 deve tener conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, ovvero il cosiddetto tetto di spesa.<\/p>\n<p>Il D.L. n. 59\/2019 ha previsto che, a partire dagli anni successivi al 2018, per gli oneri connessi all\u2019erogazione del bonus, si dovr\u00e0 attingere alle risorse del Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione.<\/p>\n<p>Il tetto di spesa annuale dovr\u00e0 essere fissato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno.<\/p>\n<div>Per approfondire il tema leggi l\u2019articolo \u201c<strong><a href=\"http:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/finanziamenti\/imprenditoria\/quotidiano\/2019\/09\/10\/bonus-pubblicita-parte-corsa-incentivi-fiscali-imprese-professionisti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bonus pubblicit\u00e0: parte la corsa agli incentivi fiscali per imprese e professionisti<\/a><\/strong>\u201d.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La misura, a partire dal 2019, diventa permanente per tutti i beneficiari In seguito all\u2019approvazione del D.L. n. 59\/2019 (cosiddetto decreto sport e cultura), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali potranno beneficiare in via permanente del bonus pubblicit\u00e0 nella misura [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3650,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[10],"tags":[],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.1","language":"it","enabled_languages":["en","it"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"it":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3649"}],"collection":[{"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3649"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3649\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3651,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3649\/revisions\/3651"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/logoutmedia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}